|
 |

 |
Leasing immobiliare industriale-direzionale-commerciale |
 |
Lo strumento più innovativo
e conveniente per acquistare o costruire il tuo immobile.
Palladio Leasing si propone nel settore immobiliare,
con un prodotto ricco e articolato: l'acquisto di immobili
già esistenti, la costruzione ex-novo, la ristrutturazione
di vecchi edifici.
Stabilimenti industriali, centri direzionali, magazzini,
depositi, ipermercati, studi professionali, ogni tipo
di immobile destinato all'esercizio di attività
può essere oggetto del leasing Palladio.
Questo significa che non solo le aziende industriali,
ma anche commercianti, artigiani, società di
servizi, aziende agricole e professionisti possono goderne
i vantaggi, anche fiscali.
ASPETTI FISCALI
Premesso che il canone di locazione finanziaria costituisce
un costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi,
la normativa tributaria stabilisce che (art. 102 T.U.I.R.) esso è deducibile a condizione che
la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni nei limiti riportati nella seguente
tabella:
| UTILIZZATORE |
MODALITA' DI UTILIZZO |
DEDUZIONE |
| Impresa |
Bene strumentale per l’esercizio dell’attività
d’impresa |
100% dei canoni 1 3 |
| Bene adibito ad uso promiscuo tra attività
d’impresa e uso personale o
familiare dell’imprenditore |
50% dei canoni (a condizione che l’utilizzatore non
disponga di altro immobile adibito esclusivamente
all’esercizio d’impresa) 1 3 |
| Artista o Professionista |
Bene strumentale per l’esercizio dell'arte o professione |
100% della rendita catastale 2 3 |
| Bene adibito ad uso promiscuo tra esercizio dell'arte o professione e uso personale o
familiare dell'artista o professionista |
50% della rendita catastale (a condizione che l’utilizzatore non
disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione) 2 3 |
Note:
 |
1. |
 |
Per i contratti
di leasing immobiliare stipulati entro l'1.3.1989
la deduzione è ammessa indipendentemente
dalla durata. Per quelli stipulati a partire dal
2.3.1989 la deduzione è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore ad
8 anni. Per quelli stipulati a partire dal 4.12.2005 la deduzione è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni. |
 |
2. |
 |
Per i contratti
di leasing stipulati prima del 2.3.1989 la deduzione
dei canoni è ammessa (per cassa) indipendentemente
dalla durata prevista in contratto. Per quelli stipulati
tra il 2.3.1989 e il 14.6.1990 la deduzione dei
canoni va operata nel periodo d'imposta in cui maturano
ed è ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore ad 8 anni. Per quelli
stipulati dal 15.6.1990 è deducibile, in
luogo dei canoni, indipendentemente dalla durata
del contratto, un importo pari, a seconda dei casi,
al 100% o al 50% della rendita catastale. |
 |
3. |
 |
Se l'utilizzatore
procede al riscatto del bene anticipatamente rispetto
alla scadenza del periodo di durata minima del contratto
non si fa luogo ad alcuna ripresa a tassazione dei
canoni già portati in deduzione (Risp. ad
interrog. parlam. N°5-01465 del 21.10.1993 e
Ris. Min. n.183/E del 4/12/2000). |
|
|