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Leasing immobiliare industriale-direzionale-commerciale
Lo strumento più innovativo e conveniente per acquistare o costruire il tuo immobile.

Palladio Leasing si propone nel settore immobiliare, con un prodotto ricco e articolato: l'acquisto di immobili già esistenti, la costruzione ex-novo, la ristrutturazione di vecchi edifici.

Stabilimenti industriali, centri direzionali, magazzini, depositi, ipermercati, studi professionali, ogni tipo di immobile destinato all'esercizio di attività può essere oggetto del leasing Palladio.

Questo significa che non solo le aziende industriali, ma anche commercianti, artigiani, società di servizi, aziende agricole e professionisti possono goderne i vantaggi, anche fiscali.

ASPETTI FISCALI

Premesso che il canone di locazione finanziaria costituisce un costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi, la normativa tributaria stabilisce che (art. 102 T.U.I.R.) esso è deducibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni nei limiti riportati nella seguente tabella:

UTILIZZATORE MODALITA' DI UTILIZZO DEDUZIONE
Impresa Bene strumentale per l’esercizio dell’attività d’impresa 100% dei canoni 1 3
Bene adibito ad uso promiscuo tra attività d’impresa e uso personale o familiare dell’imprenditore 50% dei canoni (a condizione che l’utilizzatore non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio d’impresa) 1 3
Artista o Professionista Bene strumentale per l’esercizio dell'arte o professione 100% della rendita catastale 2 3
Bene adibito ad uso promiscuo tra esercizio dell'arte o professione e uso personale o familiare dell'artista o professionista 50% della rendita catastale (a condizione che l’utilizzatore non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione) 2 3
Note:
1. Per i contratti di leasing immobiliare stipulati entro l'1.3.1989 la deduzione è ammessa indipendentemente dalla durata. Per quelli stipulati a partire dal 2.3.1989 la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ad 8 anni. Per quelli stipulati a partire dal 4.12.2005 la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni.
2. Per i contratti di leasing stipulati prima del 2.3.1989 la deduzione dei canoni è ammessa (per cassa) indipendentemente dalla durata prevista in contratto. Per quelli stipulati tra il 2.3.1989 e il 14.6.1990 la deduzione dei canoni va operata nel periodo d'imposta in cui maturano ed è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ad 8 anni. Per quelli stipulati dal 15.6.1990 è deducibile, in luogo dei canoni, indipendentemente dalla durata del contratto, un importo pari, a seconda dei casi, al 100% o al 50% della rendita catastale.
3. Se l'utilizzatore procede al riscatto del bene anticipatamente rispetto alla scadenza del periodo di durata minima del contratto non si fa luogo ad alcuna ripresa a tassazione dei canoni già portati in deduzione (Risp. ad interrog. parlam. N°5-01465 del 21.10.1993 e Ris. Min. n.183/E del 4/12/2000).

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